Ministero delle Attivitā Produttive

Il Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitivitā

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2, nonchč l'articolo 7;

VISTA la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle Attivitā Produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 10 maggio 2002;

VISTA la domanda e la documentazione presentata dall'organismo "ICO-ILLIT" - Foggia - in data 14 giugno 2002 prot. n. 781079 e successive integrazioni del 23 settembre 2002 prot. n. 782115 e del 8 ottobre 2002 prot. 782354;

TENUTO CONTO che la documentazione prodotta dall'organismo soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro delle Attivitā Produttive dell'11 marzo 2002;

D E C R E T A

Art.1

L'Organismo "ICO-ILLIT" - con sede in Foggia - via A. Manzoni 116, č abilitato, quale organismo di ispezione di tipo A, ad effettuare visite periodiche e straordinarie delle seguenti tipologie di impianto:

- installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Art.2

L'abilitazione ha una durata quinquennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.3

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialitā, di indipendenza e di integritā, si procede, previa constatazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.

2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma UNI CEI EN 45004 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede dell'abilitazione.

Art. 4

Con periodicitā annuale l'organismo trasmette all'Ispettorato Tecnico all'Industria un rapporto dettagliato dell'attivitā svolta nonchč sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero dei partecipanti.

Il presente decreto sarā pubblicato per estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. M. GOTI)