Decreto 3 Giugno 2002

Autorizzazione all'organismo «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.», in Foggia, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività del Ministero delle Attività Produttive

e

IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 996, n.459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n.146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dalla società «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.», con sede in via A. Manzoni, 166 - 71100 Foggia, del 18 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 26 aprile 2001, prot. n.785.267, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n.15 e n.16;

Considerato che l'organismo «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.» con sede in via G.Leopardi, 18 - Biccari (Foggia) è stato già autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, così come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n.162/1999, con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 settembre 2000, n.228;

Vista la nota del 28 settembre 2001 della società «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.» Foggia, prot. n. 789, recepita in atti di questo Ministero il 1° marzo 2001, prot. n. 785.121, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale della società «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.», da via G. Leopardi, 18 - Biccari (Foggia) a via A. Manzoni, 116 - 71100 Foggia;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 18 aprile 2001 dall'organismo «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.», Foggia, ha consentito l'accertamento del possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n.15 e n.16 del decreto del Presidente della Repubblica n.459/1996;

Considerato che l'organismo «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.», Foggia ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art.1

1.L'organismo «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.», con sede in via A.Manzoni, 116 - 71100 Foggia, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE;

A) macchine;

15. ponti elevatori per veicoli;

16. apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore ai 3 metri.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.» Foggia e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52;

3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione .

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo
e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale per la tutela
delle condizioni di lavoro
ONELLI